Statuto
dell'Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia d'impresa
e del mondo del lavoro
Art.
1 – Denominazione / sede / durata
E’ costituita l’Associazione denominata
"Associazione Duccio Bigazzi per la ricerca sulla storia
d’impresa e del mondo del lavoro", con sede a Milano in Via
Camperio n. 1, senza limiti di durata.
L’Associazione è intitolata a Duccio Bigazzi, al
quale i soci promotori sono profondamente legati da vincoli umani e
scientifici, per ricordarne e continuarne l’opera di studioso
e professore nell’Università degli studi di Milano.
Art. 2
– Scopo e Oggetto
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
- stimolare e promuovere, in via prioritaria, la formazione e gli studi
di giovani ricercatori nell’ambito della storia
d’impresa, della cultura d’impresa e della cultura
e dell’identità operaia attraverso
l’assegnazione di una borsa di studio;
- realizzare ricerche e promuovere iniziative scientifiche e culturali
nell’ambito degli studi storici di cui al punto precedente
anche attraverso: l’organizzazione di convegni, seminari,
mostre, conferenze, corsi; la cura di pubblicazioni; la promozione in
genere di iniziative e manifestazioni di studio, approfondimento e
divulgazione; la raccolta e la diffusione di fonti e materiali
d’archivio, nonché il loro riordino;
- promuovere, realizzare e gestire qualsiasi altra attività
utile per il raggiungimento del proprio scopo.
L’Associazione può comunque compiere ogni atto e
operazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello
scopo sociale.
Art. 3
– Soci
L’Associazione è composta da soci promotori e da
soci sostenitori:
- soci promotori, per tali intendendosi le persone fisiche e gli enti
che sono indicati come tali nell’atto costitutivo o che si
impegnino alla contribuzione stabilita dal Consiglio direttivo per
questa categoria di soci.
- soci sostenitori, per tali intendendosi coloro che aderiscono
all’Associazione versando una quota associativa libera non
inferiore a quella stabilita dal Consiglio direttivo per questa
categoria di soci.
Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente
costituite, le istituzioni o riviste scientifiche potranno essere
ammessi come soci.
L’iscrizione sarà intestata impersonalmente a tali
enti che saranno rappresentati dal loro rispettivo legale
rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.
L’ammissione dei Soci è subordinata
all’accettazione esplicita e incondizionata dello Statuto e
dell’eventuale regolamento dell’Associazione ed
è subordinata alla deliberazione espressa da almeno quattro
quinti dei componenti del Comitato dei soci promotori, che risultino
tali al momento della presentazione della domanda.
La qualità di socio viene meno per recesso; decadenza
dichiarata dal Consiglio direttivo a carico del socio che sia moroso da
oltre un anno nel pagamento della quota associativa ordinaria o di
promotore cui si era impegnato; esclusione deliberata da almeno quattro
quinti dei componenti del Comitato dei soci promotori a carico del
socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga
attività in contrasto con gli scopi
dell’Associazione.
Art. 4
– Diritti dei soci
Salvo le prerogative espressamente riservate dal presente statuto ai
soci promotori, tutti i soci dell’Associazione hanno gli
stessi diritti.
Alla signora Maria Rosaria Moccia è riservato il diritto di
impedire iniziative dell’Associazione che non gradisca
vengano associate al nome e alla persona del prof. Duccio Bigazzi. Tale
diritto è trasferibile ad altro componente della famiglia
che sia socio.
Art. 5
– Doveri dei soci
I soci dell’Associazione hanno tutti gli stessi doveri, salvo
deroga espressa, e precisamente:
- osservare quanto stabilito nel presente statuto;
- attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del
Consiglio direttivo, del Comitato dei soci promotori e sostenere gli
organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad
essi competono;
- pagare, di regola, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno
solare, salvo proroghe consentite dal Consiglio direttivo, i contributi
e le quote associative annuali.
Le prestazioni effettuate dai soci in relazione
all’attività dell’Associazione sono a
titolo gratuito.
Art. 6
– Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Comitato dei soci promotori
- il Presidente
- il Revisore dei conti
Art. 7
– Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita dai soci promotori e
dagli altri soci che siano tali da almeno tre mesi.
L’esercizio di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto,
resta automaticamente sospeso per i soci morosi.
I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega
scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente
con avviso che dovrà essere inviato, anche via fax, ai soci
almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, e che
dovrà contenere l’indicazione del giorno, ora e
luogo (che può anche essere diverso dalla sede
dell’Associazione purché in Italia)
dell’adunanza e l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta
l’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale. In quella sede si costituisce
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
assoluta dei medesimi su:
- sulla relazione del Consiglio direttivo relativa al bilancio e
all’attività svolta dall’Associazione;
- sugli altri argomenti sottoposti al suo esame nell’ordine
del giorno predisposto dal Presidente su parere conforme di tutti i
membri del Consiglio direttivo;
- sulla nomina e sulla revoca, fra i soci, dei membri del Consiglio
direttivo;
- sulla nomina del revisore dei conti.
L’Assemblea dei soci può inoltre essere convocata
dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio direttivo,
ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un
quinto dei soci, per deliberare a maggioranza assoluta dei soci
sostenitori e dei due terzi dei soci promotori:
- sulla modifica dello statuto sociale;
- sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione
dell’attività dell’Associazione ad
Associazioni o Enti aventi finalità uguali o affini.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente
del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da persona nominata
dall’Assemblea stessa.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato per la specifica
adunanza dall’Assemblea dei soci.
Art. 8
– Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 15 membri eletti ai
sensi dell’art. 7. Più della metà dei
membri del Consiglio direttivo devono essere eletti tra i soci
promotori.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Se un membro per qualsiasi ragione cessasse dal suo ufficio prima della
fine della durata stabilita, il Consiglio direttivo nominerà
per cooptazione un sostituto che rimarrà in carica fino alla
successiva riunione dell’Assemblea che provvederà
alla nomina definitiva. Qualora venissero meno più della
metà dei membri, quelli rimasti in carica convocano senza
indugio l’Assemblea per la ricostituzione
dell’organo.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente anche su
richiesta di due componenti con almeno sette giorni di preavviso. Si
costituisce validamente con la presenza di più della
metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza
assoluta degli intervenuti.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente che è
altresì Presidente dell’Associazione;
può affidare particolari incarichi a propri componenti.
Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, non
riservati all'Assemblea o al Comitato dei soci promotori; esso ha la
facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per
l’attuazione, delle finalità dell'Associazione nei
limiti stabiliti dal presente statuto e dalle direttive approvate dal
Comitato dei soci promotori e dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare i propri
poteri al Presidente o ad altri componenti.
In caso di urgenza il Presidente può prendere i
provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio
direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di ques'ultimo nella sua
prima riunione successiva.
Il Consiglio direttivo sottopone all'Assemblea dei soci la relazione
sul bilancio dell'esercizio e dell'attività svolta
dall'Associazione.
Art. 9 -
Comitato dei soci promotori
Il Comitato dei soci promotori è costituito da tutti i soci
promotori che si adunano, dopo la prima volta, almeno una volta
l’anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione.
Esso
delibera, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti
sull'ammissione ed esclusione dei soci. A maggioranza assoluta dei suoi
componenti esprime parere sulle proposte di modifica all'atto
costitutivo e allo statuto e sullo scioglimento, da sottoporre
all'Assemblea generale; elabora e approva, sulla base del regolamento
allegato al presente statuto, il bando di concorso da sottoporre al
Consiglio direttivo; delibera su ogni argomento, che venisse ad esso
sottoposto dal Consiglio direttivo; detta le linee di sviluppo, valuta
le iniziative da promuovere e indica le direzioni di
attività scientifica dell'Associazione. Il Comitato dei
promotori ha la facoltà di nominare commissioni
scientifiche per specifiche attività ed iniziative
dell'Associazione.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo è il Presidente
dell'Associazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i
componenti del Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al
funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario.
Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da
ratificarsi da parte del Consiglio direttivo.
Art.
11 - Revisione dei conti
Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea, con mandato
biennale; il Revisore può essere scelto anche fra persone
non socie, esperte in materia.
Il Revisore dei conti deve accertare la regolare tenuta della
contabilità dell'Associazione
e, a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai
relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione.
Art. 12 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L'Associazione provvede al finanziamento della propria
attività per mezzo di:
- versamenti dei soci promotori;
- versamenti dei soci sostenitori;
- eventuali contributi o erogazioni a favore dell'Associazione anche da
parte di enti pubblici;
- somme derivanti da manifestazioni o partecipazioni a essa collegate,
pubblicazione di documenti, o altro;
- eventuali eccedenze attive di bilancio, somme accantonate, interessi
attivi e rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare le
attività dell'Associazione anche sotto forma di contributi a
determinate iniziative.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci non saranno
rimborsabili.
Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il
Consiglio direttivo provvede alla approvazione del bilancio entro il 31
marzo successivo e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea entro il
30 aprile. Il bilancio è sempre a disposizione dei soci che
lo richiedano.
Art. 14 - Documentazione
I verbali delle riunioni della Assemblea, del Comitato dei soci
promotori e del Consiglio direttivo sono riportati in appositi libri
tenuti a cura del Consiglio direttivo.
Art. 15 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi
dell'art. 7, dall'Assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina di
uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione
del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.
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